Art. 5.
(Assistenza ospedaliera e domiciliare).

      1. Le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie in regime ospedaliero, ambulatoriale, di day hospital o a domicilio.

 

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      2. Le cure a domicilio sono assicurate, in regime di ospedalizzazione domiciliare e continuativa, su richiesta del paziente, di un familiare o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato, con specifiche formazione e preparazione nell'assistenza ai soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 3.
      3. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione domiciliare è consentita, per la terapia delle malattie metaboliche ereditarie, la prescrizione multipla dei farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1o febbraio 1989, n. 37.